Trasparenza

 

8 Febbraio 2014 Contrattazione collettiva

Norma di riferimento – art. 21, comma 1 d. Igv n. 33/2013
 
Art. 21 – Obblighi di pubblicazione concernenti i dati sulla contrattazione collettiva
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche.
 
 
Scuola e Area V – Raccolta sistematica
 
 
La raccolta sistematica si propone di facilitare la lettura dei diversi contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti, stipulati negli anni, offrendone una visione unitaria e sistematica. Essa è stata redatta attraverso la collazione delle clausole contrattuali vigenti, raccolte aH’interno di uno schema unitario, per favorire una più agevole consultazione. A tal fine, sono state aggregate tutte le clausole afferenti a ciascun istituto contrattuale, anche quelle definite in tempi diversi nell ambito di differenti CCNL, conservando tuttavia la numerazione vigente ed il riferimento al contratto di origine.
Si tratta, pertanto, di un testo meramente compilativo che, non avendo carattere negoziale, non può avere alcun effetto né abrogativo, né sostitutivo delle clausole vigenti, le quali prevalgono in caso di discordanza. La riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché ne venga menzionata la fonte ed il carattere gratuito. La raccolta è il frutto di una selezione redazionale. L’Aran non è responsabile di eventuali errori o imprecisioni, nonché di danni conseguenti ad azioni o determinazioni assunte in base alla consultazione della stessa.

Raccolta delle disposizioni contrattuali comparto scuola personale non dirigente

8 Febbraio 2014 Consulenti e Collaboratori

Norma di riferimento – art. 15, commi 1 e 2 d. Igv n. 33/2013

Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento dellincarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione deN’incarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione deH’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma.

Incarichi esterni

8 Febbraio 2014 Carta dei servizi e standard di qualità

Norma di riferimento – art. 32, comma 1 d. lgv n. 33/2013

Art. 32 – Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.

Carta dei servizi

8 Febbraio 2014 Canoni di locazione o affitto

Norma di riferimento – art. 30 d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 30 – Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

8 Febbraio 2014 Bilancio preventivo e consuntivo

Norma di riferimento – art. 29, comma 1 d. lgv n. 33/2013

Art. 29 – Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.

Conto Consuntivo

Programma annuale

8 Febbraio 2014 Benessere organizzativo

Norma di riferimento – art. 20, comma 3 d. lgv n. 33/2013

Art. 20 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo.

8 Febbraio 2014 Bandi di gara e contratti

Norma di riferimento – art. 37, commi 1 e 2 d. lgv n. 33/2013

Art. 37 – Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture.
2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.

Albo on Line

 

ADEMPIMENTI LEGGE 190/2012 ART. 1 – AVCP anno 2017

8 Febbraio 2014 Bandi di concorso

Norma di riferimento – art. 19 d. Igv n. 33/2013

Art. 19 – Bandi di concorso

  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.

8 Febbraio 2014 Atti generali

Art. 12, c. 1,2

Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generali

  1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l’istituzione, l’organizzazione e l’attività’. Sono altresì’ pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall amministrazione e ogni atto che dispone in generalesca organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, suiprocedimenti ovvero nei quali si determina l’interpretazione di normegiuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni perl’applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.
  2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali,che regolano le funzioni, l’organizzazione e lo svolgimento delleattivita’ di competenza deH’amministrazione, sono pubblicati gliestremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.

Riferimenti normativi

Regolamento d’istituto

Codice Disciplinare di Comportamento

8 Febbraio 2014 Atti di concessione

Norme di riferimento del d. lgv n. 33/2013

Art. 26, comma 2

Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.

Art. 27

Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari
1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:
a) il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
b) l’importo del vantaggio economico corrisposto;
c) la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
d) l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
e) la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
f ) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.