Trasparenza

 

8 Febbraio 2014 Note legali

Utilizzo del sito
In nessun caso l’Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE) potrà essere ritenuto responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente dall’accesso al sito, dall’ incapacità o impossibilità di accedervi, dall’affidamento dell’utente e dall’ utilizzo dei contenuti. L’istituto provvederà a inserire nel sito informazioni aggiornate, ma non garantisce circa la loro completezza o accuratezza.

Accesso a siti esterni collegati
L’Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE ) non ha alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti ai quali è possibile accedere tramite i collegamenti posti all’ interno del sito stesso: sono forniti come semplice servizio agli utenti della rete. Fornire collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi. L’Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE) non è responsabile in merito alle informazioni ottenute dall’utente tramite l’ accesso ai siti collegati: della completezza e precisione delle informazioni sono da ritenersi responsabili i soggetti titolari dei siti ai quali si accede alle condizioni dagli stessi previste. L’Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE) non offre alcuna assicurazione sul software eventualmente presente sul proprio sito o su siti esterni e non può garantirne qualità, sicurezza e compatibilità con i sistemi in uso.

Virus informatici
L’Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE) non garantisce che il sito sia privo di errori o virus. L’Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” di Scandiano (RE), i suoi fornitori e i suoi collaboratori non sono responsabili per i danni subiti dall’utente a causa di tali elementi di carattere distruttivo.

8 Febbraio 2014 Monitoraggio tempi procedimentali

Norma di riferimento – art. 24, comma 2 d. lgv n. 33/2013

Art. 24 – Obblighi di pubblicazione dei dati aggregati relativi all’attività amministrativa 2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Tempi procedimentali (individuati ai sensi della Legge 214/1990): il limite previsto dalla normativa è di 30 giorni.

Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedimentali effettuato ai sensi dell’articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (ripreso dall’ art. 24 del decreto legislativo n.33/2013): il limite di legge è sempre stato rispettato.

8 Febbraio 2014 Interventi straordinari e di emergenza

Norma di riferimento – art. 42 d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 42 – Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente
1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:
a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l’indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;
b) i termini temporali eventualmente fissati per l’esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;
c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall’amministrazione; d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari.

8 Febbraio 2014 Informazioni ambientali

Norma di riferimento – art. 40 d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 40 – Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall’articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
2. Le amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all’articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all’interno di un’apposita sezione detta «Informazioni ambientali».
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
4. L’attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.

8 Febbraio 2014 Indicatore di tempestività dei pagamenti

Indice di pagamento 3^ trimestre

Indicatore tempi medi di pagamento 2017

Norma di riferimento – art. 33 d. lgv n. 33/2013

Art. 33 – Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell’amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».

La legge 69 del 2009 prevede che siano indicati i tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture (indicatore di tempestività dei pagamenti), nonché i tempi medi di definizione dei procedimenti e di erogazione dei servizi con riferimento all’esercizio finanziario precedente.

L’Istituto Comprensivo “Matteo Maria Boiardo” assicura che il tempo medio dei pagamenti non ha superato i 30 giorni.

8 Febbraio 2014 Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti

Norma di riferimento – art. 18, comma 1 d. Igv n. 33/2013

Art. 18 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l’elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l’indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico.

8 Febbraio 2014 Incarichi amministrativi di vertice

Norme di riferimento del d. Igv n. 33/2013

Art. 15, commi 1 e 2

“Art. 15 – Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza

1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza:
a) gli estremi dell’atto di conferimento deirincarico;
b) il curriculum vitae;
c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali;
d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica.

2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione deirincarico e dell’ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi deH’articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l’acquisizione deH’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l’oggetto, la durata e il compenso dell’incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma”.

Art. 41, commi 2 e 3

“Art. 41 – Trasparenza del servizio sanitario nazionale

1. Le aziende sanitarie ed ospedaliere pubblicano tutte le informazioni e i dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo, nonché degli incarichi di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse, ivi compresi i bandi e gli avvisi di selezione, lo svolgimento delle relative procedure, gli atti di conferimento.
 
 
2. Alla dirigenza sanitaria di cui al comma 2, fatta eccezione per i responsabili di strutture semplici, si applicano gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 15. Per attività professionali, ai sensi del comma 1, lettera c) deH’articolo 15, si intendono anche le prestazioni professionali svolte in regime intramurario.”

8 Febbraio 2014 IBAN e pagamenti informatici

Norma di riferimento – art. 36 d. lgv n. 33/2013

Art. 36 – Pubblicazione delle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

BANCA

******

*****

IBAN 

8 Febbraio 2014 Enti pubblici vigilati

Norme di riferimento del d. lgv n. 33/2013

non pertinente allo specifico di questa amministrazione

Art. 22, comma 1, lett. a)

“Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l’elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l’amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell’ente, con l’elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell’amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.

” Art. 22, commi 2 e 3

“Art. 22 – Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell’amministrazione, alla durata dell’impegno, all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l’anno sul bilancio dell’amministrazione, al numero dei rappresentanti dell’amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell’ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell’amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.”

Non previsto per le Istituzioni scolastiche